Qualora uno dei coniugi non voglia procedere alla separazione, l’altro coniuge ha comunque la possibilità di avviare un procedimento giudiziale unilaterale per ottenere la separazione.
La separazione giudiziale è un procedimento legale attraverso il quale ciascun coniuge, non riuscendo a trovare un accordo sulla cessazione della vita in comune mediante una separazione consensuale, si rivolge al giudice per risolvere le questioni relative alla separazione.
Questo tipo di separazione si rende necessaria anche quando esistono disaccordi significativi tra le parti su aspetti fondamentali, come:
In sintesi, la separazione giudiziale permette ai coniugi di risolvere le loro divergenze in modo formale davanti a un giudice, stabilendo i termini della loro separazione quando non è possibile raggiungere un accordo consensuale.
Il coniuge che desidera separarsi senza il consenso dell’altro coniuge potrà quindi presentare un ricorso al Tribunale competente, che dovrà poi essere notificato all’altro coniuge.
I coniugi verranno ascoltati dal Giudice competente, che esperirà un tentativo di conciliazione, ovvero cercherà di favorire un accordo tra i coniugi su tutte le questioni rilevanti della separazione, come la custodia dei figli, il mantenimento, l’assegnazione della casa familiare, e la divisione dei beni.
Se il tentativo di conciliazione fallisce e non si raggiunge alcun accordo, il Giudice può emettere provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli. Questi provvedimenti avranno efficacia immediata e potranno essere modificati solo da un successivo provvedimento giudiziario.
La causa di separazione proseguirà, in mancanza di un accordo, sino a quando il Giudice, dopo aver esaminato le prove e ascoltato le parti, emetterà una sentenza che stabilirà le condizioni della separazione.
Una volta ottenuta, la sentenza di separazione non porrà fine al matrimonio.
I due coniugi, infatti, rimarranno legalmente sposati, ma saranno autorizzati a vivere separatamente.
La separazione giudiziale potrà essere il preludio al divorzio, che comporterà lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, nel caso in cui i coniugi si siano sposati in chiesa.
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