Mantenimento figli maggiorenni: cosa fare e cosa prevede la Legge?

Mantenimento figli maggiorenni: cosa fare e cosa prevede la Legge?

Il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di grande rilevanza quando si deve affrontare una separazione, in quanto il genitore non convivente potrà essere tenuto a corrispondere un assegno mensile di mantenimento.

La Legge prevede che il mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, debba essere garantito dai genitori.

Il diritto del figlio ad essere mantenuto anche dopo i 18 anni è però da bilanciare con il suo dovere di adoperarsi per raggiungere l’indipendenza economica quanto prima. Allo stesso tempo, è onere dei genitori consentire ai figli di istruirsi in conformità con interessi ed aspirazioni mediante la somministrazione dei mezzi economici necessari.

Il mantenimento in caso di studi universitari

Quando figlio maggiorenne continua gli studi universitari o di specializzazione in modo serio e diligente, il mantenimento può essere prolungato fino al completamento del percorso formativo. Se invece il figlio accumula ritardi ingiustificati nel suo percorso di studi, il giudice, in mancanza di un accordo tra i genitori, potrebbe valutare la sospensione o la riduzione del mantenimento.

Potrebbe anche capitare che un ragazzo, durante il suo percorso universitario, cambi il corso di laurea: in tal caso potrebbe essere mantenuto l’obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento se tale cambio di percorso di studi sia motivato e se il figlio dimostra impegno nel nuovo percorso di studi.

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Il mantenimento in assenza di studio e occupazione

Ma, il figlio maggiorenne che non studia e che non dimostra di aver tentato seriamente di reperire un’occupazione lavorativa ha diritto di ricevere un contributo al mantenimento?

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19955/2024 del 19.07.2024 confermando che il figlio che non dimostra di cercare attivamente un’occupazione lavorativa perde il diritto a ricevere il contributo al mantenimento da parte dei genitori. 

Quindi, se il figlio è disoccupato ma dimostra di essere attivamente alla ricerca di un lavoro, il mantenimento potrebbe essere mantenuto. Se invece il figlio rifiuta senza giustificato motivo offerte di lavoro adeguate alle sue capacità e qualifiche, il mantenimento potrebbe essere sospeso.

Va chiarito che la situazione del mercato del lavoro e le opportunità effettivamente disponibili possono essere considerate dal giudice nel decidere se sospendere il mantenimento.

Cosa succede quando il figlio viene licenziato?

Cosa accade se invece il figlio maggiorenne inizia a lavorare ma dopo meno di un anno non viene rinnovato il contratto, ovvero viene licenziato?

Il Tribunale di Marsala ha recentemente affermato che dipende dall’età del ragazzo, che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica e che può essere esclusa proprio dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.

Nel caso di specie dunque, in applicazione di quanto sopra, il Tribunale siciliano ha riconosciuto il diritto del figlio 22enne che aveva lavorato con contratto a tempo determinato per meno di un anno a veder riconosciuto a carico del padre l’obbligo di contribuire al di lui mantenimento: la breve durata dell’impiego e il modesto stipendio non avevano infatti permesso al ragazzo di rendersi economicamente indipendente.

In un caso simile, invece, il Tribunale di Lamezia Terme, con la pronuncia n. 535/2024 pubblicata il 10 giugno 2024, è giunto ad una decisione diversa, all’esito di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione ove il padre, ricorrente, chiedeva la  revoca dinanzi il Tribunale adducendo il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte della figlia 23enne. 

Il Tribunale ha ritenuto che l’assunzione a tempo determinato poteva considerarsi sufficientemente stabile, avendo la ragazza ormai fatto ingresso nel mondo del lavoro con buone prospettive di proseguire nella carriera intrapresa e continuare a produrre un reddito sufficiente alla sua autonoma sussistenza anche al termine della durata del contratto.

Il giudice ha specificato altresì che non da ogni attività lavorativa a tempo determinato possa discendere il raggiungimento di una autosufficienza economica, dovendosi valutare per esempio l’esiguità della durata del rapporto tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica o la limitata retribuzione percepita.

Conclusioni

Per concludere, in mancanza di un accordo tra i genitori, spetterà al giudice decidere se mantenere, sospendere o ridurre il mantenimento dei figli maggiorenni, valutando per ogni caso specifico:

  • tutte le circostanze presenti,
  • le esigenze dei figli,
  • le capacità economiche dei genitori,
  • l’atteggiamento del figlio maggiorenne rispetto agli studi e alla ricerca di lavoro.

E infine, quanto a lungo persiste il dovere dei genitori di mantenere i figli? Ne parlo qui.

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