
A chi va l’eredità in caso di coniugi separati?
A chi spetta l’eredità nel caso in cui uno dei due coniugi separati venga a mancare?
Generalmente, in caso di morte di uno dei coniugi, l’altro viene considerato suo erede legittimo. Questo anche in assenza di testamento o nel caso in cui il testamento preveda diversamente.
Il coniuge ancora in vita erediterà la propria parte, assieme ai figli, a prescindere dal regime patrimoniale adottato in precedenza.
Non è quindi prevista alcuna differenza a seconda che la coppia, durante il matrimonio, fosse in comunione o separazione dei beni.
Se invece il bene fosse stato acquistato in regime di comunione dei beni, andrà in successione solo metà del suo valore (poiché l’altra è già di proprietà del coniuge superstite).
Quindi, se, ad esempio, un coniuge morisse lasciando come eredi moglie e figlio/a:
Inoltre, al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano – se di proprietà del defunto o di entrambi i coniugi, purché ne sussistano i presupposti.
Quanto detto finora non vale nel caso di una separazione con addebito di colpa.
La separazione per colpa si verifica quando il giudice, su istanza di parte, accerta che la responsabilità della fine del matrimonio è imputabile esclusivamente ad una delle parti (ad esempio, in caso di tradimento).
In tal caso il coniuge superstite non avrà alcun diritto alla successione.
Tuttavia, anche questa regola conosce un’eccezione.
Nel caso in cui il coniuge si trovi in condizioni economiche disagiate tali da non consentirgli la sopravvivenza, questi potrà chiedere gli alimenti all’ex anche se ha subito l’addebito. In tale ipotesi, se quest’ultimo dovesse morire, il coniuge con l’addebito manterrebbe il diritto a un assegno vitalizio.
Un discorso analogo vale per la pensione di reversibilità, quella cioè che spetta al coniuge superstite. Se il coniuge superstite ha subito l’addebito, ha diritto alla reversibilità solo se gli è stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Il coniuge separato, con o senza addebito di colpa, non avrà mai diritto a percepire il TFR maturato dal coniuge poi deceduto.
Dopo il divorzio, cessano gli effetti civili del matrimonio e con essi tutti i diritti successori.
In caso di morte di un coniuge, l’ex coniuge divorziato superstite non diventa erede.
Tuttavia, se il coniuge defunto stava versando l’assegno divorzile, i suoi eredi dovranno continuare a farlo nei limiti dell’eredità percepita, sempre che il coniuge superstite si trovasse in stato di bisogno, e ciò sino a quando eventualmente dovesse risposarsi.
In caso di divorzio inoltre, a differenza di quanto accade per la separazione, l’ex superstite ha diritto a ricevere una percentuale del TFR, a condizione che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile e non si sia risposato.
Infine, anche il coniuge divorziato, al pari di quello separato, ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso dell’ex.
Se però l’ex si fosse risposato, spetterebbe al giudice stabilire una percentuale di ripartizione della reversibilità tra il coniuge superstite (quello delle seconde nozze) e l’ex coniuge divorziato.
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