Chi paga le spese straordinarie dei figli di genitori separati?

Chi paga le spese straordinarie dei figli di genitori separati?

La gestione delle spese straordinarie relative ai figli di genitori separati rappresenta un aspetto cruciale e talvolta è fonte di conflitto.

Può succedere che il genitore non collocatario dei figli minori – e che deve contribuire al loro mantenimento ordinario – si rifiuti di dare l’assenso alle spese extra assegno di mantenimento (anche dette spese straordinarie) e/o di contribuire alle stesse, ritenendo, erroneamente, che l’assegno periodico di mantenimento debba comprenderle.

L’assegno di mantenimento periodico (o ordinario) è infatti destinato a coprire solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio minore o maggiorenne non ancora economicamente indipendente e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo , le seguenti spese:

  • il vitto,
  • la mensa scolastica,
  • il concorso alle spese della casa familiare (canone di locazione, utenze e consumi),
  • l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione,
  • le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno,
  • i medicinali da banco.

Contribuire al mantenimento dei figli significa però provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari dei figli, ma a tutte le necessità di cura ed educazione degli stessi, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive, ecc.

Entrambi i genitori dovranno quindi contribuire a queste spese straordinarie in proporzione alle loro capacità economiche, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale.

Ma quali sono le spese straordinarie, extra assegno di mantenimento?

Le spese straordinarie si differenziano dalle spese ordinarie per la loro natura imprevedibile, non periodica (e quindi occasionale o sporadica) e per il fatto che riguardano esigenze particolari dei figli che vanno oltre le necessità quotidiane di mantenimento.

Le spese straordinarie sono direttamente correlate al benessere, alla salute, all’educazione e allo sviluppo complessivo del minore e sono considerate essenziali per soddisfare bisogni specifici.

Queste includono:

  • le spese mediche e le visite specialistiche anche se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
  • le spese scolastiche e universitarie (a titolo esemplificativo le tasse scolastiche e/o universitarie, il materiale di corredo scolastico di inizio anno, l’assicurazione scolastica, le gite scolastiche con o senza pernottamento, la dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa ad un programma di studio differenziato, il fondo cassa richiesto dalla scuola, le spese per i mezzi di trasporto pubblico, i corsi di recupero e le lezioni private, i corsi di specializzazione o i master post universitari. L’alloggio presso la sede universitaria.),
  • le spese extrascolastiche, ossia quelle per il tempo prolungato, il pre-scuola e/o il dopo-scuola, il centro ricreativo presso l’oratorio o la scuola o enti territoriali, i corsi di lingue, i corsi di musica e gli strumenti musicali, le attività sportive e i relativi abbigliamento e attrezzature, le attività ludiche e ricreative, i viaggi di studio, la patente di guida, l’acquisto e la manutenzione del mezzo di trasporto dei figli.

I Tribunali hanno stabilito delle linee guida per determinare quali siano le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece necessitano obbligatoriamente del preventivo consenso.

Quest’ultime devono essere richieste per iscritto all’altro genitore il quale è tenuto a manifestare il proprio motivato dissenso.

Ma cosa succede se non c’è l’accordo tra i coniugi sulle spese straordinarie?

In assenza di un accordo o in caso di disaccordo, può essere necessario l’intervento del Giudice per determinare se la spesa straordinaria debba essere sostenuta e come la stessa debba essere ripartita tra i coniugi.

La giurisprudenza ha chiarito che il preventivo accordo è necessario e richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario tenore di vita e che, per le spese eccedenti l’ordinario tenore di vita, la mancanza del preventivo accordo non determina automaticamente il venir meno del diritto al genitore che le ha sostenute al rimborso della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare.

Quindi, anche in assenza di un preventivo accordo o di una preventiva informazione, il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria può richiederne il rimborso all’altro genitore, purché la spesa sia ritenuta nell’interesse preminente del minore e congrua al tenore di vita familiare.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14564 del 25 maggio 2023, ha inoltre stabilito che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente tutte le spese straordinarie, in particolare quando si tratta di spese sostanzialmente certe nel loro ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità.

Tale principio è stato confermato nell’ordinanza n. 33939 del 5 dicembre 2023 della Corte di Cassazione, secondo cui il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare. Soprattutto in quanto il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Conclusioni

La gestione delle spese straordinarie in contesti di genitori separati richiede un approccio cooperativo e, ove possibile, la predisposizione di accordi chiari per evitare conflitti. È fondamentale agire sempre nell’interesse superiore dei figli, garantendo che le loro esigenze siano soddisfatte in modo equo e proporzionato alle capacità economiche di entrambi i genitori

È quindi opportuna una collaborazione tra i genitori, che dovrebbero idealmente concordare su come identificare, pianificare e ripartire tali spese, sempre nell’ottica del superiore interesse del minore.

Adottando questi principi e pratiche, i genitori separati possono gestire le spese straordinarie in modo più efficace, garantendo il benessere e lo sviluppo dei loro figli.

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