
I costi da sostenere per l’università dei figli sono alti e comprendono non solo le tasse universitarie ma anche le spese per i libri e l’eventuale residenza.
Tra i doveri dei genitori c’è anche quello di sostenere i figli nel loro percorso di studi rispettando le loro aspirazioni, motivazioni e capacità.
Per questo motivo, in generale, i genitori non possono, in assenza di un valido motivo, rifiutarsi di pagare le spese universitarie dei figli.
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In quali casi i genitori possono astenersi dal pagare le tasse universitarie?
Può capitare che i genitori non riescano a sostenere le spese universitarie dei figli, che spesso sono ingenti e prolungate nel tempo.
In questi casi spetterà ai nonni provvedere economicamente all’istruzione dei nipoti.
Inoltre, i genitori potranno astenersi dal pagare le tasse universitarie al raggiungimento dell’ indipendenza economica dei figli.
Infine, nel caso in cui i figli non si impegnassero nel proprio percorso di studi prolungando in maniera eccessiva la loro permanenza all’università, anche in questo caso i genitori potrebbero non pagare.
E, se i genitori non dovessero raggiungere un accordo, spetterà al giudice valutare se le spese universitarie giustifichino un aumento dell’assegno di mantenimento.
In molti Tribunali Italiani sono stati predisposti dei protocolli in cui vengono dettagliate le spese straordinarie, suddivise in:
In particolare, per alcuni Tribunali (come il Tribunale di Milano), relativamente alle spese scolastiche, è necessario il consenso di entrambi i genitori nel caso di istituzioni o università private.
Per quelle pubbliche invece, è richiesto solo l’obbligo di documentarle all’altro coniuge per ottenerne il rimborso secondo la percentuale stabilita (normalmente del 50%).
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, se il genitore non si trovasse d’accordo con la richiesta dell’altro coniuge, dovrà motivare per iscritto il proprio dissenso.
Inoltre, per recuperare le spese straordinarie non versate dal coniuge, sarà possibile notificargli un atto di precetto
All’atto potrà poi seguire, in caso di mancato pagamento, un pignoramento sul suo stipendio o sul TFR.
I genitori separati legalmente o divorziati possono presentare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) all’Università per avere una quota di iscrizione ridotta, tenuto conto del loro reddito.
Infine, bisogna tenere presente che i figli maggiorenni vanno inseriti nel nucleo familiare della persona di cui sono fiscalmente a carico (anche se conviventi con l’altro genitore); se fiscalmente a carico di entrambi i genitori andranno inseriti nel nucleo familiare del genitore con cui convivono.
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9 commenti su “Genitori separati e tasse universitarie, chi paga?”
Buonasera gentile avvocato, sono sposata da 10 anni e convivente da 22 anni, ci siamo separati da 3 anni, ma viviamo insieme tutto ora per aiutareci con le spese di casa, abbiamo 2 figli in comune 24 e 14 anni studenti. La convivenza è insostenibile, li spiego… Io pago le spesse di casa, Luce, Gas, condominio, caldaia, wifi,e ogni tanto faccio un po’ di spesa, scuola dei ragazzi, università minimo perché ho il ISEE, e lui paga casa e la spessa, ALLORA il punto è che lui non è mai conforme con questo, mi ha chiesto di pagare anche una parte del affitto.. Io guadagno 500 euro, e lui 1,300 euro, la prego che devo fare..io vorrei che andasse via ma poi, io non so se ho diritto al mantenimento.
Grazie mille per la risposta. Atten. Isabel Cavero.
Gentile Signora Cavero,
La ringrazio per avermi contattato.
Avrei bisogno di maggiori informazioni per poter esprimere un parere.
Le chiedo pertanto di contattarmi telefonicamente.
Con i miei migliori saluti.
Avv. Giorgio Carrara
Buongiorno avvocato,
sono un genitore divorziato non convivente che versa, come da sentenza, mantenimento per la sola figlia maggiorenne che porto a mio carico fiscale per il 100%.
Volevo chiederle un chiarimento appunto per la parte finale dell’articolo: “i figli maggiorenni vanno inseriti nel nucleo familiare della persona di cui sono fiscalmente a carico”.
Infatti non riesco a trovare direttive a riguardo neanche nelle istruzioni ISEE del sito INPS che incondizionatamente non considera nel nucleo il coniuge divorziato e non convivente.
C’è qualche inequivocabile pronuncia a riguardo alla quale lei fa riferimento ?
Saluto e ringrazio anticipatamente per una sua gentile risposta.
La ringrazio per avermi contattato.
Voglia cortesemente chiamarmi per valutare più compiutamente la Sua situazione.
In attesa di riscontro, invio cordiali saluti.
Avv. Giorgio Carrara
Buongiorno avvocato Carrara, avrei bisogno di un’informazione. A settembre mia figlia di 20 anni si deve iscrivere all’Università e io e il padre dobbiamo pagare le tasse universitarie, dato che siamo separati da 15 anni e non eravamo ne sposati e neppure abbiamo intrapreso il percorso di affidamento per nostra figlia, quindi mai andati in tribunale, volevo sapere come vengono calcolate le spese da pagare dato che lui si rifiuta di fare l’ISEE perché ha un reddito alto e in mia figlia che da due anni vive con lui e nel 2023 ha fatto la lavorazione estiva . Io non lavoro e ho un ISEE praticamente inesistente, volevo sapere come mi devo comportare per essere nel giusto e pagare quello che mi spetta per legge. La ringrazio infinitamente.
Gent.le Sig.ra Cecchini,
La ringrazio per avermi contattato.
Avrei bisogno di precisazioni sul percorso da Lei intrapreso per l’affidamento di Sua figlia e sugli accordi intervenuti.
Mi rendo disponibile ad un incontro in studio o tramite video call.
In attesa di riscontro, invio cordiali saluti.
Avv. Giorgio Carrara
La ringrazio della sua risposta, ma come gli avevo precisato io e il padre di mia figlia ci siamo lasciati ( non è corretto separati perché non eravamo sposati) e non essendo andati da nessun giudice abbiamo gestito nostra figlia senza nessun affidamento, inoltre io non ho mai percepito nessun mantenimento. Ad oggi che mia figlia ha 20 anni e da due ha preso la residenza con il padre per sua comodità , deve iniziare a settembre / ottobre il percorso universitario e vorrei sapere, dato che il padre per suoi motivi che non comprendo,non vuole fare ISEE universitario , a me che sono la madre e non lavoro quanto per legge mi spetta da pagare. La ringrazio e rimango in attesa di una sua risposta
Buongiorno sig.Avvovato
Sono separato da 7 anni
Siamo in comunione di beni
La casa è intestata a me
Affidamento condiviso dei due figli di 13 e 18 anni, i quali vivono nella casa familiare.
Da circa due anni la mia ex moglie ospita stabilmente il suo nuovo compagno.
È possibile sapere se è permessa questa sua convivenza in casa mia, soprattutto in presenza anche dei miei figli?
Grazie
Egr. Sig. Gasparrone,
La ringrazio per avermi contattato.
Nella casa familiare assegnata dal giudice al genitore “collocatario” della prole, potrebbe anche andare a vivere un’altra persona da questi ospitata: ad esempio, i suoi genitori (ossia i nonni dei figli) oppure il nuovo partner del genitore collocatario.
Potrebbe opporsi al fatto che Sua moglie conviva stabilmente con il nuovo compagno nel in cui tale convivenza fosse pregiudizievole per i Suoi figli o comunque turbasse la loro serenità.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.
Giorgio Carrara