In caso di separazione o divorzio, l’assegno di mantenimento serve a garantire, al coniuge con il reddito più basso, lo stesso «tenore di vita» che aveva quando viveva insieme all’altro coniuge.
In questo modo viene eliminata ogni sproporzione tra i redditi dei due coniugi fino a che i due (detratte le spese da sostenere a seguito della separazione) non si equivalgano da un punto di vista sostanziale.
In primo luogo, l’assegno di mantenimento spetta al coniuge che dimostra di non potersi mantenere da sé e tale incapacità non deve dipendere da una sua colpa, che potrebbe consistere, ad esempio, nel tradimento o nell’abbandono del tetto coniugale. In questi casi quindi, la separazione non deve essere addebitata al coniuge che richiede l’assegno di mantenimento.
In secondo luogo, è necessario che sussista una sostanziale disparità economica tra i coniugi.
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In caso di separazione consensuale i coniugi sono liberi di determinare la misura dell’assegno. In caso di separazione giudiziale spetterà invece al Giudice verificare la sussistenza dei presupposti e determinare la misura dell’assegno.
Il Giudice chiamato a definire la somma ha il compito di valutare, caso per caso, oltre alla sostanziale disparità economica tra i coniugi, anche altri elementi, come ad esempio:
Ad esempio, una donna ancora giovane e con una laurea si trova in una situazione di potenzialità lavorativa che potrebbe precludere la possibilità di concessione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Sarà invece sempre dovuto il mantenimento al coniuge che ha dedicato una vita alla famiglia, ai figli e alla casa, rinunciando alle proprie aspirazioni lavorative d’accordo con l’altro coniuge e, allo stesso tempo, sollevando il marito da simili incombenze e consentendogli di dedicarsi alla sua carriera.
Non sarà invece riconosciuto l’assegno di mantenimento in favore del coniuge che non ha dato prova che l’assenza di reddito e di occupazione è dovuta a circostanze esterne, come la salute o l’impossibilità di trovare un impiego.
Il coniuge dovrà quindi dimostrare di essersi attivato nella ricerca di un posto di lavoro e che quindi il suo stato di disoccupazione non dipende da inerzia e mancanza di volontà nella ricerca.
L’assegno di mantenimento decade nei seguenti casi:
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