Il mantenimento del coniuge in caso di separazione e di divorzio

Il mantenimento del coniuge in caso di separazione e di divorzio

In caso di separazione o divorzio, l’assegno di mantenimento serve a garantire, al coniuge con il reddito più basso, lo stesso «tenore di vita» che aveva quando viveva insieme all’altro coniuge.

In questo modo viene eliminata ogni sproporzione tra i redditi dei due coniugi fino a che i due (detratte le spese da sostenere a seguito della separazione) non si equivalgano da un punto di vista sostanziale.

In quali casi va mantenuto l’ex coniuge?

In primo luogo, l’assegno di mantenimento spetta al coniuge che dimostra di non potersi mantenere da sé e tale incapacità non deve dipendere da una sua colpa, che potrebbe consistere, ad esempio, nel tradimento o nell’abbandono del tetto coniugale. In questi casi quindi, la separazione non deve essere addebitata al coniuge che richiede l’assegno di mantenimento.

In secondo luogo, è necessario che sussista una sostanziale disparità economica tra i coniugi.

Se vuoi scoprire se hai diritto al mantenimento, o dovrai pagarlo, prenota la tua consulenza per analizzare insieme la tua situazione.

Per una consulenza con l’Avv. Giorgio Carrara fissa un appuntamento

 

In caso di separazione consensuale i coniugi sono liberi di determinare la misura dell’assegno. In caso di separazione giudiziale spetterà invece al Giudice verificare la sussistenza dei presupposti e determinare la misura dell’assegno.

Il Giudice chiamato a definire la somma ha il compito di valutare, caso per caso, oltre alla sostanziale disparità economica tra i coniugi, anche altri elementi, come ad esempio:

  • la durata del matrimonio,
  • le potenzialità reddituali,
  • l’età del coniuge,
  • l’eventuale assegnazione della casa coniugale al coniuge beneficiario del mantenimento.

Ad esempio, una donna ancora giovane e con una laurea si trova in una situazione di potenzialità lavorativa che potrebbe precludere la possibilità di concessione di un assegno di mantenimento in suo favore.

Sarà invece sempre dovuto il mantenimento al coniuge che ha dedicato una vita alla famiglia, ai figli e alla casa, rinunciando alle proprie aspirazioni lavorative d’accordo con l’altro coniuge e, allo stesso tempo, sollevando il marito da simili incombenze e consentendogli di dedicarsi alla sua carriera.

Non sarà invece riconosciuto l’assegno di mantenimento in favore del coniuge che non ha dato prova che l’assenza di reddito e di occupazione è dovuta a circostanze esterne, come la salute o l’impossibilità di trovare un impiego.

Il coniuge dovrà quindi dimostrare di essersi attivato nella ricerca di un posto di lavoro e che quindi il suo stato di disoccupazione non dipende da inerzia e mancanza di volontà nella ricerca.

L’assegno di mantenimento al coniuge è per sempre?

L’assegno di mantenimento decade nei seguenti casi:

  • Quando i coniugi divorziano. In questo caso il coniuge che percepiva l’assegno di mantenimento potrebbe chiedere ed ottenere l’assegno divorzile, ma i presupposti sono diversi.

  • Quando uno dei due muore.

  • Quando le condizioni economiche del coniuge obbligato a versare l’assegno peggiorano in misura significativa (malattia che fa venire meno o limita la capacità di lavoro, licenziamento, demansionamento, fallimento, riduzione delle entrate della propria impresa, nuova famiglia da mantenere).

  • Quando le condizioni economiche del coniuge avente diritto migliorano (progressione di carriera, mansioni superiori, nuovo lavoro più remunerativo, eredità di un familiare, liquidazione di un importo rilevante a titolo di risarcimento di un danno, ecc.).

  • Quando il coniuge avente diritto conduce una convivenza more uxorio con il nuovo partner. Non basta che questa convivenza sia appena iniziata ma deve trattarsi di una convivenza stabile e continuativa. Deve trattarsi, cioè, di una unione equiparabile al matrimonio. Ad esempio, due partner che convivono con un figlio nato dalla loro relazione andranno certamente considerati conviventi stabili. Due partner che hanno messo su casa insieme da qualche mese invece, non potranno dirsi ancora tali.

Per una consulenza con l’Avv. Giorgio Carrara fissa un appuntamento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Per fissare un appuntamento

Per fissare un appuntamento

Avvocato Giorgio Carrara | P.Iva 12561120150 |Privacy policy Cookie Policy

© Tutti i diritti riservati 2024 – Creato da Psicologi Digitali® con 🧠